| Scudo fiscale in retta d’arrivo |
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| Scritto da Marco Piazza |
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L’ultima finestra per fruire dello scudo fiscale si chiude il prossimo 30 aprile. La proroga dei termini per beneficiare della procedura agevolata di emersione delle attività illegittimamente detenute all’estero è stata disposta con l’articolo 1, comma 1 del Dl. 194 del 2009.
L’aliquota d’imposta e i termini Per le operazioni di emersione effettuate dal 1° marzo al 30 aprile 2010 si applica l’imposta sostitutiva del 7 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate. Entro il 30 aprile, quindi, l’interessato deve fornire la provvista per il pagamento dell’imposta straordinaria, operazione che può essere effettuata anche trattenendo il relativo importo dal denaro rimpatriato. Se la somma è fornita dall’interessato rileva la data di versamento o di disposizione per il pagamento ovvero per il bonifico ad altro intermediario, qualora non vi sia coincidenza tra l’intermediario presso il quale è detenuto il conto corrente e l’intermediario cui è presentata la dichiarazione riservata. Se la somma è prelevata dall’ammontare rimpatriato (a cura dell’intermediario), rileva la data dell’addebito.
Le cause ostative Se alla data del 30 aprile 2010, le operazioni di emersione non sono ancora concluse per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell’interessato, gli effetti derivanti dalla dichiarazione riservata si producono in ogni caso a condizione che le medesime operazioni siano perfezionate entro una data ragionevolmente ravvicinata al termine previsto dalla norma e, comunque, non oltre la data ultima del 31 dicembre 2010. Quanto alla individuazione delle “cause ostative”, la circolare 49 del 2009, par. 4.5 fornisce una esemplificazione non esaustiva. In caso di rimpatrio: • ritardi nel trasferimento materiale delle attività da parte degli intermediari non residenti (ad esempio, ritardi nell’esecuzione dei bonifici transfrontalieri o nell’incasso di assegni); • necessità di attendere la scadenza di eventuali operazioni a termine già effettuate dall’interessato con riferimento alle attività destinate al rimpatrio; • necessità di completare le operazioni di liquidazione delle attività ai fini del rimpatrio del relativo controvalore; • necessità di attendere l’acquisizione della documentazione attestante la titolarità delle partecipazioni non rappresentate da titoli. In caso di regolarizzazione: • necessità di attendere l’esatta individuazione della composizione delle attività da regolarizzare da parte dell’intermediario non residente; • necessità di acquisire la documentazione dell’intermediario non residente attestante l’esistenza delle attività finanziarie da regolarizzare; • necessità di acquisire la formale redazione delle eventuali perizie di stima al fine di attestare il valore delle attività da regolarizzare diverse da quelle finanziarie (tra i quali, gioielli, oggetti d’arte, immobili). Va sottolineato che, comunque, entro il 30 aprile, l’interessato deve aver avviato le procedure necessarie a consentire l’effettivo rimpatrio e/o la regolarizzazione delle attività detenute all’estero, ossia, ad esempio, deve aver dato l’ordine di liquidazione delle attività. Non sono rimpatriabili o regolarizzabili (circolare 3/E del 2010, par. 1): • le attività detenute all’estero a partire da una data successiva al 31 dicembre 2008; • le attività già trasferite nel territorio dello Stato a partire dal 1° gennaio 2009.
L’opzione per la comunicazione all’intermediario dei redditi percepiti dal 1° gennaio 2009 alla data del rimpatrio In caso di rimpatrio (non di regolarizzazione), è data all’interessato la possibilità di comunicare all’intermediario i redditi percepiti a partire dal 1° gennaio 2009 alla data del rimpatrio stesso. L’intermediario provvederà al versamento delle imposte per conto del cliente, (circolare 43/E, pag. 41 e ss.). Sono previsti, come è noto, due metodi alternativi. Metodo analitico - L’intermediario applica le imposte corrispondenti a ciascun reddito (anche sui proventi dei fondi armonizzati collocati all’estero). È efficace solo per i redditi soggetti a ritenuta d’imposta o ad imposta sostitutiva, in quanto i redditi soggetti a ritenuta d’acconto, dovrebbero essere comunque indicati nel modello UNICO, perdendo la segretazione. Ai redditi assoggettati a tassazione definitiva a cura dell’intermediario si estende il regime della riservatezza, dato che si tratta di «dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate» (circolare 24/E del 2002, paragrafo 6). Metodo presuntivo - Il reddito è determinato applicando all’importo indicato in dichiarazione riservata il tasso ufficiale medio di riferimento fra il 1° gennaio 2009 e la data del rimpatrio. Si applica l’imposta forfetaria del 27% (circolare 37/E, par. 2 del 2002). l due metodi sono applicabili solo ai redditi ai quali sarebbe ordinariamente applicabile il regime del risparmio amministrato o il regime del risparmio gestito, ovvero per i quali l’intermediario è tenuto all’applicazione di una ritenuta alla fonte (d’acconto o d’imposta) o imposta sostitutiva. L’intermediario non può tener conto delle eventuali minusvalenze o perdite realizzate dal contribuente dal 1° gennaio 2009 al rimpatrio; ma l’interessato, nel metodo analitico, può utilizzarle nel quadro RT della dichiarazione (circolare 99/E del 2001). Per contro, le eventuali plusvalenze, nel metodo analitico, si possono compensare con le minusvalenze conseguite su un deposito amministrato già esistente presso il medesimo intermediario (circolare 25/E del 2003, paragrafo 1.3). I soggetti interessati possono applicare il criterio analitico per taluni redditi ed utilizzare il criterio presuntivo per quella parte di redditi di difficile quantificazione. Nel “metodo presuntivo” il tasso medio calcolato sulla base dei tassi di riferimento va applicato al capitale senza poi ragguagliare ai giorni l’importo risultante (si veda la circolare 25/E del 2003). La circolare 37/E del 2002 precisa che il tasso medio del periodo deve essere applicato dal contribuente sul valore delle attività effettivamente rimpatriate per determinare i redditi derivanti presuntivamente dalle stesse. L’applicazione del criterio presuntivo determina che i redditi effettivamente conseguiti eventualmente eccedenti tale importo si considerano anch’essi assoggettati ad imposizione sostitutiva e, quindi, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione. Per tale ragione, successivamente al perfezionamento dell’operazione di rimpatrio, anche a tali redditi (eccedenti il tasso presuntivo) si estende il regime della riservatezza. Ricordiamo che non sono assorbiti dal metodo presuntivo i seguenti redditi: • dividendi da partecipazioni qualificate italiane; • plusvalenze da qualificate estere; • plusvalenze da non qualificate estere black list non quotate; • interessi su finanziamenti; • plusvalenze da cessione e prelievo di valute da depositi e conti correnti.
Il rimpatrio giuridico delle attività finanziarie e patrimoniali Non è consentita la regolarizzazione delle attività detenute in Paesi diversi da quelli (che danno un effettivo scambio d’informazioni) elencati nella lista allegata alla circolare 43/E del 2009 (Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Turchia, Ungheria). Inoltre, può essere interesse del contribuente fare emergere attività detenute in questi Paesi beneficiando dei vantaggi del “rimpatrio” (segretazione, esonero dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi, liquidazione e versamento delle imposte a cura dell’intermediario). L’Amministrazione ha quindi ammesso (da ultimo con la circolare 6/E del 2010) la possibilità di effettuare il rimpatrio giuridico sia di attività finanziarie sia di attività patrimoniali mediante la stipula di un contratto di amministrazione con società fiduciarie residenti, le quali attuano l’operazione di rimpatrio anche senza ricorrere allo schema dell’intestazione fiduciaria del bene. Il mandato di amministrazione, quindi, può: • essere con o senza rappresentanza, • e aver durata limitata o illimitata. Esso deve prevedere l’incarico alla fiduciaria di compiere tutti gli atti giuridici di amministrazione dei beni (tra i quali, ad esempio, versamento dell’imposta straordinaria, locazione o alienazione del bene, esercizio dei diritti di voto e altri diritti patrimoniali, regolamento dei flussi finanziari, ecc.) secondo le specifiche istruzioni impartite dal contribuente. La fiduciaria ha l’obbligo: • di applicare le ritenute o le imposte sostitutive ove previste dalla legge; • di effettuare, nel modello 770, le comunicazioni nominative previste dalla modulistica nel caso in cui il reddito sia soggetto a ritenuta d’acconto o non sia soggetto a ritenuta. Si ritiene implicito che, nei casi previsti, sarà dovuto anche il monitoraggio di cui all’articolo 1 del Dl 167 del 1990. L’interessato ha l’obbligo di comunicare alla stessa ogni informazione circa i flussi reddituali anche non fiscalmente rilevanti relativi ai beni rimpatriati e si deve impegnare a non compiere atti di gestione o di amministrazione senza preventiva informazione alla società fiduciaria. La circolare ribadisce che il rimpatrio giuridico produce l’effetto di esonerare il contribuente dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi. E aggiunge che gli obblighi di monitoraggio non sussistono neanche in capo agli intermediari. Questi benefici cesseranno in caso di risoluzione del contratto fiduciario. In questo caso, precisa la circolare, la fiduciaria né darà comunicazione nominativa nel modello 770. Quanto sopra specificato è applicabile anche alle attività finanziarie e a tutte le attività patrimoniali compresi gli immobili, le opere d’arte, le imbarcazioni, i gioielli, gli yacht, gli oggetti d’antiquariato e da collezione, eccetera.
*Dottore commercialista e professore di Economia e Tecnica degli scambi internazionali presso l’Università Cattolica di Milano Altri articoli di questo autore |



