| Il modulo RW: istruzioni per l’uso |
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| Scritto da Marco Piazza |
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Quando compilare questa parte del Modello Unico in cui vanno riportate sia le attività di natura finanziaria, sia il possesso di immobili, opere d’arte, imbarcazioni da diporto eccetera, detenuti all’estero
Il controllo del fisco sulle attività detenute all’estero da parte delle persone fisiche (ma anche delle società semplici, associazioni, fondazioni ed altri enti non commerciali) residenti in Italia diviene sempre più stringente. Appare ormai evidente che l’intento dell’Amministrazione finanziaria non è soltanto quello di ostacolare ogni tentativo di evadere le imposte dovute, in Italia, sui redditi eventualmente prodotti dai capitali detenuti all’estero, ma anche di dotarsi di un sistema di informazioni che consenta di potenziare l’accertamento di redditi evasi in Italia ed occultati all’estero.
I nuovi poteri di accertamento del fiscoUn evidente segno di questa tendenza è l’articolo 12 del Dl. 78 del 2009 che ha introdotto una nuova presunzione relativa (cioè valida fino a prova contraria) a favore delle autorità fiscali: che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti nei “paradisi fiscali” di cui ai Dm 4 maggio 1999 (lista nera per le persone fisiche) e 21 novembre 2001 (lista nera per le CFC) in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (la compilazione del modulo RW dell’UNICO) si presumono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione. In pratica se l’Amministrazione finanziaria accerta che il contribuente non ha indicato nel modulo RW attività detenute all’estero - salvi ovviamente i casi in cui il modulo non è stato compilato per effetto di specifici esoneri (quando, ad esempio, il capitale è detenuto attraverso intermediari finanziari italiani) - si presume che l’intero capitale non dichiarato sia costituito da redditi sottratti a tassazione in Italia. Esistono ancora diversi dubbi sulle modalità pratiche con cui sarà applicata. In particolare non viene individuato il periodo d’imposta in cui devono considerarsi prodotti i redditi presunti; probabilmente il fisco attribuirà l’intero maggior reddito all’anno cui si riferisce l’accertamento. Inoltre, non viene individuata la natura del reddito presunto; secondo un precedente di prassi amministrativa relativa alla presunzione di cui all’articolo 38, quinto comma citato, questo reddito andrebbe inquadrato come “reddito di capitale” (circolare 30 aprile 1977, n. 7/1496). In presenza di questo genere di accertamento presuntivo, le sanzioni per infedele dichiarazione sono raddoppiate; quindi vanno da un minimo del 200% delle imposte evase ad un massimo del 400%. A tali sanzioni si aggiungono quelle ordinariamente applicabili per non aver compilato il modulo RW della dichiarazione dei redditi che, per le infrazioni compiute a partire da UNICO 2009, vanno da un minimo del 10% degli importi non indicati ad un massimo del 50%, a cui va aggiunto il rischio della confisca di beni per importo equivalente ai capitali irregolarmente detenuti all’estero. Infine, sono stati raddoppiati i termini concessi all’Ufficio per contestare la violazione dell’obbligo di compilare il modulo RW in presenza di attività detenute nei paradisi fiscali citati. Si ritiene che il raddoppio dei termini di costatazione dell’infrazione, previsto dall’articolo 12, comma 2 ter del Dl 78 del 2009, si applichi solo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2010 e non anche alle precedenti dichiarazioni (ciò in applicazione dell’articolo 3, comma 3 dello Statuto del Contribuente, legge 212 del 2000). Tuttavia gli esponenti dell’Amministrazione finanziaria tendono a ritenere che la norma abbia effetto retroattivo.
L’incrocio con i dati bancariNel caso, quindi, in cui si detengano attività all’estero, occorre prestare sempre maggiore attenzione agli obblighi di compilazione del modulo RW del modello UNICO. Come è noto, si tratta di un quadro non rilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile, ma che, come si è detto, svolge un’importante funzione ai fini dell’accertamento. Ciò anche per il fatto che l’Agenzia delle Entrate ha cominciato ad incrociare i flussi informativi che le banche e gli altri intermediari finanziari sono obbligati a trasmettere in relazione ai trasferimenti da e verso l’estero di importo superiore a 10 mila euro con le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e a chiedere al contribuente giustificazione di eventuali discordanze. Molto spesso, il contribuente si è correttamente astenuto dalla compilazione del quadro RW in relazione ai trasferimenti da e verso l’estero fatti a mezzo banca: ci si riferisce a tutti i casi in cui il trasferimento all’estero o dall’estero non sia relativo ad investimenti, ma a operazioni correnti (pagamento di compensi, spese di viaggio, di cura o studio, regalie, ecc.), senza cioè che il trasferimento abbia interessato conti, depositi o intestazioni fiduciarie all’estero dello stesso contribuente. In questi casi, infatti, se il trasferimento è fatto con l’intervento di un intermediario italiano, non vi è alcun obbligo di compilazione del modulo RW. In altri casi, però, si è riscontrata la violazione dell’obbligo con le relative conseguenze. Ricordiamo che il modulo RW deve essere compilato da coloro che: • detengono attività estere di natura finanziaria o altri investimenti all’estero anche di natura non finanziaria (immobili, opere d’arte, imbarcazioni da diporto, oggetti d’antiquariato, beni immateriali, come i marchi, diritti d’autore, oggetti preziosi, ecc.); • abbiano effettuato trasferimenti da o verso inerenti tali attività o investimenti e ciò a prescindere dal fatto che i trasferimenti siano avvenuti per il tramite di intermediari finanziari italiani (ad esempio, pagamenti o incassi con bonifico o assegno a fronte dell’acquisto o vendita di tali attività o investimenti; trasferimenti titoli o denaro per alimentare conti o depositi esteri, o in seguito a prelievi da conti e depositi esteri, ecc.); • abbiano effettuato trasferimenti sull’estero inerenti tali attività o investimenti (ad esempio, abbiano ricevuto un’ eredità o una donazione all’estero, abbiano venduto o donato attività finanziarie o altri investimenti detenuti all’ estero, ecc.); • abbiano effettuato altri trasferimenti da e verso l’estero, non collegati con i citati investimenti esteri o attività finanziarie estere, attraverso soggetti non residenti senza il tramite di intermediari finanziari italiani. Il modulo RW va compilato solo se: • le attività complessivamente detenute all’estero a fine 2009 superano la soglia di 10.000 euro; • i trasferimenti da o verso l’estero, prescindendo dall’entità delle attività detenute all’estero a fine periodo, superano (in valore assoluto) la soglia di 10.000 euro. Come si è detto, le sanzioni per l’omessa compilazione del modulo RW vanno dal 10% al 50% dell’importo non dichiarato ed è prevista anche la confisca di un importo equivalente.
Il giro di vite su case, gioielli, yacht e opere d’arteDa quest’anno molti soggetti che fino al 2009 non hanno compilato il modulo RW per i propri investimenti all’estero saranno obbligati a farlo. L’Amministrazione finanziaria, infatti - modificando un suo precedente orientamento - ha sancito che l’obbligo sussiste non soltanto quando l’attività estera o l’investimento estero ha effettivamente prodotto un reddito di fonte estera imponibile in Italia, ma anche quando sia semplicemente suscettibile di produrlo. Quindi, per fare alcuni esempi, citati in più occasioni dall’Amministrazione finanziaria, tutti i possessori di immobili, preziosi, opere d’arte, yacht, ecc. all’estero sono tenuti alla compilazione del modulo RW indipendentemente dal fatto che tali beni abbiano effettivamente prodotto un reddito (ad esempio un canone di locazione o noleggio) nel periodo d’imposta oppure sia tassato o meno, nello Stato estero. La legge e la prassi amministrativa prevedono importanti esoneri per coloro che: • abbiano dato le attività finanziarie in gestione o amministrazione ad intermediari finanziari italiani; • abbiano stipulato un contratto di amministrazione dei beni (anche degli investimenti patrimoniali diversi dalle attività finanziarie) con società fiduciarie residenti.
Il conto corrente “di servizio” all’esteroSpesso, i possessori di immobili all’estero, sia dati in affitto, sia tenuti a disposizione, hanno all’estero anche un conto corrente sul quale sono domiciliati gli incassi e pagamenti locali. Se il saldo del conto corrente a fine anno eccede l’importo di 10.000 euro, oppure, nel corso dell’anno il conto ha presentato movimenti in entrata e in uscita di importo complessivamente superiore a 10 mila euro, nel modulo RW deve essere anche indicato il conto corrente, sia con riferimento al saldo, sia con riferimento ai movimenti. L’adempimento in determinati casi può risultare sproporzionato. Opportunamente, quindi, l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 54/2002 (§ 14), richiamata sia dalla circolare 48/E del 2009 sia dalla circolare 11/E del 2010, ha precisato che per i conti correnti detenuti all’estero, la compilazione del modulo RW è consentita se il contribuente dia disposizione alla banca estera, presso la quale è detenuto il conto, di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente e comunque al massimo entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano”. In particolare, tale soggetto dovrà specificare: • la causale dell’ammontare lordo; • l’eventuale ritenuta applicata all’estero. La banca italiana sarà così in grado di applicare la ritenuta d’ingresso del 27% di cui all’art. 26 co. 3 del DPR 600/73 sull’ammontare lordo degli interessi. Ad ogni modo è opportuno che il conto all’estero, specie se di ammontare significativo, sia denominato in euro. Infatti, l’articolo 67, comma 1 ter del Testo unico stabilisce che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Verificandosi questa situazione, il contribuente deve quindi compilare il quadro RT del modello UNICO per indicarvi le plusvalenze valutarie.
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