| Come è cambiata la tassazione dei fondi comuni |
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| Scritto da Marco Piazza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Per effetto della riforma, il loro NAV non è più calcolato al netto dell’imposta sostitutiva corrispondente al risultato di gestione maturato, ma rappresenta esattamente il valore corrente delle attività e passività detenute dal fondo alla data di riferimento Dal 1° luglio 2011 i fondi comuni d’investimento italiani hanno cessato di essere soggetti all’imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato della gestione maturato; attualmente restano incisi solamente da alcune ritenute sui redditi di capitale applicabili in casi del tutto residuali. La tassazione si è spostata sull’investitore e si verifica nel momento in cui percepisce il reddito, sia in forma di distribuzione di utile, dato dal fondo sia perché compreso nella somma incassata in occasione del rimborso della quota oppure della sua cessione. Di conseguenza, il valore delle quote dei fondi comuni d’investimento italiani pubblicato periodicamente (di norma quotidianamente) dalla società di gestione del fondo (il cosiddetto net asset value, NAV) non è più calcolato al netto dell’imposta sostitutiva corrispondente al risultato di gestione maturato, ma rappresenta esattamente il valore corrente delle attività e passività detenute dal fondo alla data di riferimento. In questo modo, le quotazioni dei fondi italiani sono meglio confrontabili con quelli dei fondi esteri. Per i fondi italiani istituiti prima del 1° luglio 2011 che, alla data del 30 giugno 2011, avevano maturato risultati di gestione negativi, il NAV comprende anche attività corrispondenti al 12,5% di tali risultati negativi; una sorta di tax asset, che viene valorizzato nella quota in quanto il fondo riuscirà nel tempo a “monetizzarlo” mediante un procedimento che non coinvolge gli investitori, ma solo la società di gestione del risparmio. Cosa è successo, quindi, alle quote di fondi comuni che i privati avevano in portafoglio al 30 giugno 2011? Il loro valore di carico è stato aggiornato dagli intermediari alla data del 30 giugno, per consentire il passaggio senza scossoni al nuovo regime. Vediamolo con un esempio. Una persona fisica privata deteneva, al 30 giugno 2011, una quota di un fondo comune d’investimento italiano, che aveva sottoscritto a 1.000 euro ma che al 30 giugno era valorizzata 912,5 euro a causa di risultati di gestione negativi. Per l’esattezza, il fondo aveva maturato risultati di gestione negativi per 100 euro, ma, tenuto conto del diritto del fondo di dedurli dai futuri risultati di gestione positivi ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva del 12,5% allora vigente, questo tax asset (12,5 euro) viene aggiunto al valore della quota. Supponiamo ora che la persona fisica chieda di ottenere il rimborso della quota in data 15 ottobre 2011 e che, in quel momento, il fondo si sia ripreso rispetto al 30 giugno e il valore della quota abbia assorbito 60 dei 100 euro di risultati negativi maturati al 30 giugno e quindi il risultato negativo al 15 ottobre sia pari a 40. Se la legislazione non fosse cambiata, la società di gestione pubblicherebbe un valore della quota di 965 euro [1000 - 40+ 12,5% x 40] e, in occasione del rimborso, l’investitore incasserebbe 965 euro. Nel nuovo regime, invece, la quota sarà valorizzata 960 euro più il tax asset congelato al 30 giugno (12,5 euro), per un totale di 972,5 euro. Pertanto l’investitore risulterà aver conseguito un reddito pari a 972,5 - 912,5 = 60 euro, sul quale l’intermediario opererà una ritenuta del 12,5%, cioè di 7,5 euro. Come si può notare, l’importo complessivamente incassato non cambia: 972,5 - 7,5 = 965. Ma cosa sarebbe accaduto se il fondo al 15 ottobre avesse perso ancora quota rispetto al 30 giugno, ad esempio avesse maturato, per ciascuna caratura, altri 60 euro di perdite, portando la perdita complessiva a 160? Nel vecchio regime la quota sarebbe stata valorizzata 860 euro [1000 - 160 + 160 x 12,5%] e, al momento del rimborso, l’investitore avrebbe monetizzato una perdita di 1000 -860 = 140 euro. Per effetto della riforma, invece, la quota sarà valutata 840 euro più il tax asset congelato al 30 giugno (12,5 euro), per un totale di 852,5 euro. Pertanto l’investitore risulterà aver conseguito una perdita pari a 852,5 - 912,5 = 60 euro, a cui corrisponde un risparmio fiscale (al 12,5%) di 7,5 euro. Ma - a differenza del vecchio regime - questo risparmio fiscale non è immediatamente monetizzato, in quanto compreso nel valore della quota rimborsata, ma può essere conseguito solo scomputando la minusvalenza di 60 da future plusvalenze imponibili al 12,5% (ad esempio, per la vendita di azioni o per la vendita o rimborso di obbligazioni, ecc.), con il limite temporale consistente nel fatto che il riporto della perdita è ammesso solo entro il quarto periodo d’imposta successivo a quello in cui la perdita è stata conseguita.
Gli effetti del nuovo regime
Questa è una conseguenza del passaggio dal regime di tassazione del reddito “maturato” in capo al fondo a quello di tassazione del reddito “percepito” in capo all’investitore. Costituisce un inconveniente della riforma del regime fiscale dei fondi italiani, perché la circostanza che i redditi positivi siano considerati “redditi di capitale”, e quindi non siano compensabili con eventuali minusvalenze realizzate, e quelli negativi siano considerati “minusvalenze”, e quindi vadano ad aumentare l’ammontare dei “risparmi fiscali” solo “sperati” (monetizzabili solo se e quando si conseguiranno plusvalenze e comunque entro il quarto anno successivo), non è, in questo momento di mercato, molto apprezzabile. Si tratta, peraltro, di un inconveniente già presente nel regime fiscale dei fondi esteri. A parità di altre considerazioni più propriamente finanziarie emerge chiaramente come, dal punto di vista fiscale, non sia conveniente uscire da un fondo comune d’investimento italiano od estero che abbia maturato perdite, se anche il resto del portafoglio presenta minusvalenze latenti. L’uscita dal fondo, infatti, comporterà il realizzo di una minusvalenza che se non potrà essere compensata entro il quarto anno successivo andrà perduta. Altro aspetto da considerare è che, se le quote di fondi comuni sono immesse nelle gestioni di patrimoni individuali, ottengono il beneficio di consentite la compensazione delle minusvalenze con le plusvalenze nell’ambito del risultato della gestione, fermo restando che il risultato della gestione è tassato per maturazione e non al realizzo. Ricordiamo che il regime sopra descritto riguarda i privati e non gli esercenti imprese commerciali per i quali: - la ritenuta sui redditi di capitale sull’incremento di valore della quota percepito è applicata a titolo d’acconto; - i proventi distribuiti in corso di possesso della quota sono tassati secondo le regole ordinariamente previste dal Tuir; - le plusvalenze e minusvalenze iscritte al conto economico sono fiscalmente rilevanti (a causa della mancata riproposizione del principio di cassa originariamente previsto dall’articolo 9 della legge 77/83); consegue che, nel caso in cui si applichino i principi contabili nazionali, che sono basati essenzialmente sul principio del “minore fra il costo e il mercato”, eventuali svalutazioni della quota saranno deducibili ed eventuali riprese di valore o rivalutazioni saranno tassabili; - scompare il credito d’imposta del 15% previsto dall’articolo 9 della legge 77/83 in caso di percezione del provento; ciò in quanto il fondo comune d’investimento non è più soggetto ad imposta sostitutiva e quindi non vi è motivo di evitare la doppia imposizione in capo all’impresa. Il credito d’imposta, peraltro, spetta fino a concorrenza dei risultati di gestione maturati fino al 30 giugno 2011. Per consentire l’operatività di questo meccanismo viene anche precisato che per i fondi già detenuti a tale data si mantiene il vecchio regime di tassazione dei proventi “per cassa”. Pertanto: - le rettifiche di valore iscritte in bilancio sono deducibili; - le riprese di valore sono tassabili; - le plusvalenze iscritte in bilancio non sono tassabili a meno che non siano realizzate. Altri articoli di questo autore |



