Tutto ciò che occorre sapere per sfruttarle adeguatamente, compensandole con le eventuali plusvalenze dello stesso anno fiscale e dei quattro successivi
I titolari di dossier titoli “in regime del risparmio amministrato” ricevono periodicamente dalla banca una sorta di estratto conto delle minusvalenze realizzate nell’anno e nei quattro precedenti. Le minusvalenze realizzate possono essere compensate con successive plusvalenze (i cosiddetti “capital gain”) nello stesso anno fiscale e nei quattro successivi. Le plusvalenze compensate, quindi, non saranno assoggettate all’imposta sostitutiva del 12,5%. L’informativa rilasciata dalla banca è utile per il fatto che il cliente potrà eventualmente decidere di vendere titoli la cui quotazione sia più elevata del costo d’acquisto per monetizzare la plusvalenza maturata, ma non ancora conseguita, senza scontare le relative imposte. Supponendo che dall’ultima comunicazione della banca risulti la seguente “storia” di minusvalenze:
Anno Minusvalenze Reallizate
2007 4.000 2008 3.000 2009 3.000 2010 2011 1.000
Se il cliente detiene titoli il cui costo sia di 50.000 euro e la cui quotazione attuale sia di 58.000 euro, potrebbe decidere di venderli, realizzando una plusvalenza che non sarà del tutto assoggettata ad imposizione perché la banca la compenserà con un corrispondente ammontare di minusvalenze tenute in memoria, cominciando da quelle meno recenti. In questo modo, il cliente realizzerà l’intera plusvalenza di 8.000 senza subire la corrispondente imposizione di 1.000. Dopo l’operazione il prospetto delle minusvalenze residue si presenterà come segue:
Anno Minusvalenze Reallizate
2009 2.000 2010 2011 1.000
Se, invece, lascerà spirare la scadenza del 31 dicembre 2011 (quarto anno successivo), perderà il diritto di compensare le minusvalenze del 2007. Ipotizzando quindi che nel 2012 realizzi la stessa plusvalenza di 8.000, la banca compenserà tutte le residue minusvalenze (dal 2008 al 2011) , per un totale di 7.000 euro, e resterà imponibile l’importo di 1.000, il quale subirà la tassazione del 12,5%. Nell’operare questa piccola “pianificazione fiscale” il cliente deve sapere che: 1) nel caso in cui una persona fisica detenga più dossier titoli presso la stessa banca, la banca, di norma, cumula le minusvalenze realizzate su tutti i dossier, come se si trattasse di un unico dossier; 2) se un conto è cointestato, le minusvalenze relative a titoli al portatore vengono imputate pro quota a ciascun cointestatario (se i cointestatari non precisano le quote di cointestazione, la banca presume che le quote siano uguali); 3) i trasferimenti ad un dossier diversamente intestato senza che sia stata fatta una formale cessione dei titoli viene assimilato, per legge, ad una cessione e quindi comporta, per presunzione assoluta, l’emersione di plusvalenze e minusvalenze. Il caso più frequente è quello in cui un conto cointestato sia diviso fra i vari cointestatari. Di norma, la banca calcola la differenza fra la quotazione del giorno dei titoli contenuti nel deposito e, se la differenza è positiva la assoggetta a tassazione del 12,5%, se è negativa la imputa proporzionalmente ai cointestatari che potranno utilizzarla ciascuno a scomputo delle proprie future plusvalenze fino al quarto anno successivo. Nei nuovi dossier “monointestati”, i titoli saranno caricati al valore del giorno in cui è avvenuta la divisione. Un altro aspetto di cui il cliente deve tener conto è che la banca, nel calcolare le plusvalenze e le minusvalenze, usa (per disposizione di legge) il metodo del “costo medio continuo”: il costo di ogni nuovo acquisto dello stesso titolo viene mediato con il costo dei precedenti acquisti. Ad esempio: se un giorno si acquista un’azione della società “A” al prezzo di 100 e il giorno dopo si acquista un’altra azione della stessa società al prezzo di 200, la banca calcola il costo medio dei due titoli (150) e lo tiene in memoria. Se successivamente viene venduto uno dei due titoli al prezzo di 160, la banca considera che sia stata realizzata una plusvalenza di 10, mentre il cliente potrebbe ritenere di aver realizzato una minusvalenza di 40 (considerando di aver venduto il titolo acquistato per ultimo) o una plusvalenza di 60 (considerando di aver venduto il titolo acquistato per primo). Cosa si intende per plusvalenze e minusvalenze realizzate? Di norma le plusvalenze e minusvalenze si considerano realizzate in seguito ad una cessione a titolo oneroso. Come abbiamo detto, si realizzano anche quando i titoli sono trasferiti ad un dossier intestato diversamente, a meno che il trasferimento sia conseguenza di una successione o di una formale donazione (con atto notarile). Anche questa regola, però, ha le sue eccezioni: 1) se vengono ceduti titoli obbligazionari (compreso i titoli di Stato) non tutta la differenza fra il prezzo di vendita e il costo d’acquisto costituisce plusvalenza o minusvalenza: gli interessi maturati nel periodo di possesso, infatti, sono redditi di capitale e sono tassati autonomamente (di norma sempre con un prelievo, operato dalla banca, del 12,5%). Ad esempio, se si compra un’obbligazione al prezzo di 100, con una cedola in corso di maturazione di 10, pagando complessivamente 110 e dopo un poco si vende il titolo a 110 più la cedola in corso di maturazione che nel frattempo è salita a 12, incassando 122, la differenza fra 122 e 110 non è tutta plusvalenza. È reddito di capitale per 2 e plusvalenza per 10. Se invece si vende il titolo a 90 più la cedola di 12 per un totale di 102, non si ha una minusvalenza di 8, ma un reddito di capitale di 2 e una minusvalenza di 10. 2) altra particolarità: si realizzano plusvalenze e minusvalenze anche in occasione del rimborso delle obbligazioni (compresi i titoli di Stato) alla scadenza. Supponiamo che si sia acquistato un titolo che paga una cedola alta rispetto al mercato ad un prezzo superiore al nominale, ad esempio a 103. Al momento del rimborso, siccome si otterrà solo il nominale di 100 si realizzerà una minusvalenza di 3; 3) lo scarto di emissione, invece, ha natura di reddito di capitale, in quanto inerisce il rapporto fra emittente e investitore e non è generato dal mercato. Se sottoscrivo all’emissione un titolo della durata di 3 anni al tasso dell’1,5% con prezzo di emissione di 99 e attendo il rimborso alla scadenza, conseguirò complessivamente interessi per 5,5 (1,5 all’anno più la differenza fra 100 e 99 all’atto del rimborso). Quest’ultima differenza, quindi, non è capital gain, ma interesse; 4) l’effetto combinato di quanto sopra esposto deve indurre a prestare particolare attenzione quando si sottoscrivono o acquistano titoli cosiddetti “zero coupon”. Si tratta di titoli senza cedola che vengono emessi molto sotto la pari per effetto dell’attualizzazione degli interessi impliciti. Supponiamo di sottoscrivere uno zero coupon con scadenza cinque anni al prezzo di 90, quando alla scadenza si incasserà 100, l’intera differenza fra il valore di rimborso e il costo di sottoscrizione sarà un reddito di capitale e non una plusvalenza. è così importante saper distinguere le plusvalenze dai redditi di capitale? Certamente, perché mentre le plusvalenze possono essere compensate con eventuali minusvalenze conseguite in precedenza, i redditi di capitali sono sempre autonomamente soggetti a tassazione. Completiamo l’esempio degli zero coupon. Supponiamo che al quarto anno si decida di vendere lo zero coupon e che si percepisca un corrispettivo di 98,5. La differenza fra il corrispettivo percepito e il costo di sottoscrizione (8,5) è solo in minima parte plusvalenza. Il grosso (circa 7,9) è reddito di capitale (gli interessi impliciti nel frattempo maturati). Quindi, se al momento della vendita avremo minusvalenze compensabili potremmo utilizzarle solo per 0,6, mentre il guadagno di 7,9 sarà integralmente tassato al 12,5%. Due altre particolarità di cui spesso gli investitori stentano a farsene una ragione: 1) le azioni generano minusvalenze solo quando vengono vendute o trasferite a dossier diversamente intestato: non invece quando l’emittente fallisce, anche al termine della procedura di liquidazione; anche questa ingiustizia deriva dal tenore letterale della norma; 2) al momento del rimborso o della cessione di quote di fondi comuni d’investimento esteri (dal 1° luglio 2011 anche di quelli italiani) la parte di guadagno corrispondente al cosiddetto “delta NAV” (la differenza fra l’ultimo valore della quota risultante dai prospetti periodici e quello alla data di sottoscrizione o acquisto) è reddito di capitale e non plusvalenza. Anche questa differenza positiva, pertanto, non può essere compensata con eventuali precedenti minusvalenze realizzate.
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